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In questo numero
- Legislazione societaria indiana
- Caso concreto: procacciatore d'affari o agente di commercio?
- Il meccanotessile italiano nel contesto internazionale
- Buone vacanze!
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Caso concreto: procacciatore d'affari o agente di commercio?
Innanzitutto un breve cenno sulla distinzione tra la figura del procacciatore d’affari e quella dell’agente di commercio.
La normativa della Repubblica Dominicana (così come quella italiana) non disciplina il contratto di procacciamento d’affari, ma soltanto il contratto di agenzia.
In Italia la figura del procacciatore d’affari è stata creata dalla giurisprudenza, secondo cui il procacciatore d’affari è colui che, a fronte del pagamento di provvigioni, raccoglie gli ordini dai clienti, li trasmette alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale.
Queste ultime due caratteristiche sono quelle che distinguono tale contratto da quello di agenzia.
Dall’esame della vostra bozza, nonostante sia ripetuto più volte il termine “procacciatore d’affari”, parrebbe trattarsi in realtà di un contratto di agenzia, poiché:
- non emerge l’aspetto occasionale dell’attività svolta, ma al contrario vi sono diversi elementi che fanno pensare a un rapporto stabile (vedi diritti di segnalazione)
- è disciplinata la zona di competenza in via esclusiva, anche questo è un elemento tipico che caratterizza la figura dell’agente.
Se nel corso del rapporto la frequenza degli affari trasmessi non sarà occasionale, tale soggetto non potrà essere considerato come procacciatore e si rientrerà nell’ambito del contratto di agenzia, con la relativa tutela prevista dalla legge a favore dell’agente, a prescindere dal fatto che sia stato inizialmente stipulato un contratto di procacciamento d’affari.
Ne consegue dunque che, nell’ipotesi in cui l’intermediario svolga in effetti mansioni da agente, sarà più opportuno stipulare sin dall’inizio un contratto di agenzia.
Se, invece, volete proprio concludere un contratto di procacciamento d’affari (in virtù del quale l’attività dell’intermediario consista nell’occasionale segnalazione di affari) vi suggeriamo i seguenti accorgimenti:
- evitare qualsiasi riferimento temporale (es. “trimestralmente”) che possa indurre a un carattere di stabilità
- non prevedere alcuna esclusiva in favore del procacciatore
- prevedere che la provvigione sia dovuta solo sulle vendite concluse per effetto dell’intervento del procacciatore.
Inoltre, sarebbe opportuno disciplinare anche altri aspetti, come ad esempio:
- dedicare un apposito articolo all’obbligo di non concorrenza in capo al procacciatore
- individuare la legge italiana quale legge applicabile al contratto
- introdurre una clausola arbitrale precisando la sede dell’arbitrato a cui verranno devolute le eventuali controversie e il regolamento a cui sarà sottoposto l’arbitrato.
In questo caso la clausola arbitrale è particolarmente importante, poiché non esiste una convenzione internazionale che leghi l'Italia e la Repubblica Dominicana sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.
Ciò significa che, quand’anche si ottenesse una sentenza italiana di condanna nei confronti dell’intermediario dominicano, tale sentenza avrebbe scarsissime possibilità di essere riconosciuta ed eseguita in Repubblica Dominicana.
Al contrario, il lodo arbitrale di condanna emesso al termine del procedimento arbitrale può essere riconosciuto con maggior facilità nello Stato dove risiede la controparte, poiché la Repubblica Dominicana ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.
In ogni caso, data la delicatezza della materia, per la redazione di un contratto internazionale di procacciamento d’affari consigliamo l’intervento di un legale esperto di contratti internazionali di distribuzione.
In collaborazione con www.infoexport.it
