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Sondaggio brevetto comunitario

Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento che introdurrà, a partire dal 2014, un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea. Il brevetto comunitario porterà una riduzione dei costi di brevetto e una procedura unica per proteggere le invenzioni in tutto il territorio europeo. Tramite questo sondaggio stiamo analizzando il livello di consapevolezza delle imprese italiane che operano con l'estero su questa importante novità normativa.

1 Indica il numero complessivo di brevetti per invenzione industriale di titolarità della tua azienda
Da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
oltre 30
2 Quanti di questi brevetti di titolarità dell'azienda sono validi all'estero?
Da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
oltre 30
3 Quanto consideri importante investire nella tutela della proprietà industriale come strumento di competitività internazionale?
Sì, molto
Sì, abbastanza
Per nulla
4 Negli ultimi cinque anni hai avuto contenziosi di natura brevettuale di fronte a Tribunali italiani o stranieri?
Sì, innanzi a Tribunali italiani
Sì, innanzi a Tribunali esteri
Sì, innanzi a entrambi
5 Hai sentito parlare del brevetto unitario e del Tribunale unico dei brevetti?
Sì, mi ritengo adeguatamente informato
Parzialmente, ma non ho esattamente capito le implicazioni per le aziende italiane
No, per nulla
6 Conosci la differenza tra brevetto europeo e brevetto unitario?
No
7 Ritieni utile l'istituzione del brevetto unitario valido per l'intero territorio dell'UE e di un Tribunale unitario europeo dedicato alla materia brevettuale?
Sì, molto
Abbastanza
Per nulla
8 Ritieni ingiusta, penalizzante, o discriminatoria per le aziende italiane l'adozione del trilinguismo (inglese, francese e tedesco) in relazione al brevetto unitario e al Tribunale unitario europeo?
Abbastanza
Per nulla
9 Saresti interessato ad approfondire il tema del brevetto unitario e del Tribunale unico dei brevetti?
Sì, tramite articoli
Si, tramite seminari
Abbastanza
No, per nulla.
10 Quale misura di incentivo ritieni utile per sostenere e incentivare l'investimento delle imprese nella proprietà industriale?



Grazie per il prezioso contributo.
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Questionario compilato

Ti ringraziamo per averci dedicato la sua attenzione e ti auguriamo buona lettura.



 


Agevolazioni e incentivi del sistema fiscale olandese

Il sistema fiscale olandese offre particolari agevolazioni e incentivi che lo rendono attraente per gli imprenditori italiani.

Uno dei maggiori vantaggi del regime fiscale olandese è rappresentato dalla possibilità di ottenere un parere fiscale preventivo. Si tratta di pareri rilasciati dalle autorità fiscali circa le conseguenze fiscali di una struttura o attività proposta. Di norma un parere fiscale preventivo prende la forma di accordo di determinazione preventiva tra le autorità fiscali ed il contribuente.

Tale accordo vincola le autorità fiscali a tassare in una determinata maniera le attività del contribuente.

Il vantaggio principale per il contribuente è quello di ottenere immediata certezza circa le conseguenze fiscali di una transazione o di un investimento. Di norma i pareri fiscali sono redatti e negoziati da consulenti fiscali olandesi specializzati.

Esenzione sulle partecipazioni

L’esenzione sulle partecipazioni è uno dei vantaggi per cui numerose società scelgono l’Olanda quale sede delle loro holding. Consiste in un’esenzione totale inerente tutti i benefici generati da partecipazioni societarie rilevanti, sia all’interno che all’esterno del territorio olandese. Tali benefici riguardano tutti i tipi di dividendo e di plusvalenza su capitale.

Condizioni

Si considera sussistere una partecipazione laddove:

  • l’entità olandese detenga non meno del 5% del capitale versato di una società controllata residente/non residente
  • le attività della società controllata non annoverino proprietà immobiliari per il 90% del proprio patrimonio complessivo.

Tutti i costi associati a una partecipazione azionaria sono detraibili. Le perdite generate dalla liquidazione di una partecipazione azionaria possono essere compensate a determinate condizioni.

Trattati fiscali

L’Olanda vanta una vasta rete di trattati, siglati con oltre 60 paesi, volti a evitare la doppia imposizione. La maggior parte dei trattati fiscali prevede la riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita. In Olanda sono inoltre esenti da tassazione i dividendi ricevuti da società residenti aventi diritto all’esenzione sulla partecipazione azionaria.

Spesso grazie ai trattati fiscali l’importo delle ritenute alla fonte sui dividendi pagati da una società controllata alla controllante olandese viene ridotto a zero. Si tratta di una caratteristica peculiare dei trattati fiscali olandesi. Infatti i trattati fiscali della maggior parte degli altri paesi non prevedono una simile riduzione e di norma l’aliquota della ritenuta alla fonte sui dividendi viene fissata tra il 5% e il 15%.

Tassazione a livello di gruppo

In determinate circostanze, una società controllante può essere soggetta a tassazione come gruppo assieme a una o più delle sue controllate. I vantaggi principali della tassazione a livello di gruppo sono rappresentati dal fatto che:

  • le perdite di una società possono essere compensate dagli utili di un’altra società del gruppo
  • le immobilizzazioni possono, in linea di principio, essere trasferite da una società del gruppo all’altra esenti da imposte
  • è necessario compilare solamente una dichiarazione dei redditi anziché dichiarazioni separate per ciascuna singola società del gruppo.

È possibile, su richiesta, terminare il trattamento a livello di gruppo.

Nessuna ritenuta alla fonte su royalty e interessi in uscita

Diversamente da quanto avviene nella maggior parte dei paesi, in Olanda la disciplina fiscale non prevede alcuna ritenuta alla fonte su royalty ed interessi in uscita. L’ammontare delle imposte trattenute può essere ridotto grazie all’applicazione dell’eventuale trattato fiscale.

L’assenza di ritenuta alla fonte su tali pagamenti, congiuntamente ad altre agevolazioni, fa dell’Olanda un paese assai attraente ai fini della pianificazione fiscale inerente le royalty e per il finanziamento delle società del gruppo.

Nessuna imposta sui conferimenti

Dal 1 gennaio 2006, è stata abolita l’imposta sui conferimenti, che era pari allo 0,55%, sul conferimento di capitali ad una società. Ciò significa che il conferimento di capitali a una società al momento della sua costituzione, così come ad ogni successiva integrazione del capitale azionario, non sarà soggetto ad imposta.

Decreto del 30%

L’Olanda prevede una speciale agevolazione per i lavoratori immigrati, vale a dire il cosiddetto “decreto del 30%” che consente al datore di lavoro un’esenzione presunta pari al 30% della remunerazione del dipendente. Il motivo sottostante a tale decreto è quello di coprire le spese extraterritoriali del dipendente in Olanda.

Il decreto del 30% si applica sia ai dipendenti con scarsa competenza specifica assunti in Olanda mentre erano ancora all’estero, sia ai dipendenti di grado medio o elevato oggetto di una rotazione delle mansioni dalle società di un gruppo a un datore di lavoro olandese.

Il decreto del 30% viene concesso per un periodo massimo di otto anni.

IVA e importazione di merci

Per gli imprenditori che importano merci da paesi extra UE può essere interessante applicare il ‘meccanismo di inversione contabile’.

Nella maggior parte degli Stati Membri dell’UE, l’IVA deve essere versata immediatamente al momento dell’importazione delle merci. L’importo versato può in seguito essere dedotto come anticipo sulle imposte e se ne può chiedere il rimborso. In Italia, in alcuni casi, possono trascorrere mesi prima che questo importo venga risarcito.

Grazie al meccanismo di inversione contabile, l’imposta sul valore aggiunto esigibile per le importazioni non deve essere dichiarata e versata al momento stesso dell’importazione, ma viene inclusa nella dichiarazione IVA periodica.

L’imprenditore dichiara quindi l’importo IVA dovuto per le importazioni nell’ambito della dichiarazione periodica, ma può anche dedurre quest’importo dalla stessa dichiarazione. Si tratta di un importante vantaggio in termini di liquidità.

Quest’agevolazione è disponibile anche per gli imprenditori che non sono attivi sul mercato olandese. Costoro possono farne uso semplicemente nominando un rappresentante fiscale sul territorio olandese. Naturalmente dopo l’importazione in Olanda le merci possono essere trasferite ad altri paesi.

Per l’applicazione di questo meccanismo d’inversione contabile occorre un’autorizzazione e devono essere osservate alcune disposizioni legali relative alla dichiarazione IVA ed altre formalità doganali.

Russo Van der Waal