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Il regime del deposito doganale

L’Agenzia delle Dogane con la circolare 16/D del 28 aprile 2006 riepiloga la normativa sul deposito doganale e sul deposito fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Proponiamo una sintesi della prima parte relativa al deposito doganale.

Premessa

Le strutture in cui gli operatori possono custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria (in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale) sono:

  • il deposito doganale, per le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie previste dall’articolo 98, lettera b), del Codice doganale comunitario (CDC) istituito con Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • il deposito fiscale, per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa
  • il deposito IVA, per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall’imposta sul valore aggiunto.

Il deposito doganale

Questo regime economico e sospensivo, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’autorità doganale, consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci estere depositate. Gli operatori economici possono quindi differire il pagamento di tale gravame al momento della loro destinazione finale.
Per la relativa disciplina, occorre fare riferimento agli artt. 98-113 del Codice doganale comunitario, nonché alle disposizioni di applicazione al predetto Codice, che detta agli artt. 496-523 le disposizioni orizzontali valide per tutti i regimi doganali economici e agli artt. 524-535 le disposizioni specifiche relative al regime del deposito doganale.

Definizioni e tipologie di deposito

Il deposito doganale è qualsiasi luogo autorizzato dall’Autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui possono essere immagazzinate:

  • merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale
  • merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci.

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale; il depositante la persona vincolata alla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale, oppure quella a cui i diritti e gli obblighi di tale persona siano stati trasferiti.

Il deposito può essere pubblico (utilizzato da qualsiasi persona) o privato (se destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario).

Le caratteristiche dei depositi doganali pubblici (tipo A, B ed F) sono indicate agli artt. 525 e seguenti del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC). Si differenziano per la responsabilità, che può essere del depositario o di ciascun depositante; per il tipo di contabilità usata; per la possibilità di applicare o meno le procedure semplificate di cui all’articolo 76 del CDC, ecc.
Nei depositi di tipo F, gestiti direttamente dall’autorità doganale, le scritture doganali, tenute dall’ufficio che gestisce il deposito, sostituiscono la contabilità di magazzino e non sono applicabili le procedure semplificate.

Anche i depositi doganali privati sono di vario tipo (C, D ed E). Nei depositi C la responsabilità ricade sul depositante delle merci che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente il proprietario della merce. Il depositario è la persona responsabile della tenuta della contabilità di magazzino.
I depositi di tipo D sono uguali al tipo C tranne che per gli elementi di tassazione (specie, valore in dogana e quantità) da prendere in considerazione all’atto dell’immissione delle merci in libera pratica o in consumo, che sono quelli riconosciuti o ammessi al momento del vincolo della merce al regime di deposito doganale.
I depositi di tipo E sono uguali al tipo C, ma non è necessario predeterminare il locale di stoccaggio, anche se il responsabile deve indicare, in qualsiasi momento, all’ufficio doganale di controllo, l’esatta ubicazione della merce (il depositario deve tenere una contabilità di magazzino dalla quale possa evincersi la consistenza delle installazioni e la posizione delle merci). Qualora siano utilizzati anche come depositi IVA, è necessario che si individuino i locali o gli spazi a tal fine destinati.

Funzioni economiche

Il deposito doganale consente l’immagazzinamento di merce non comunitaria e, pertanto, risponde alle esigenze degli operatori economici cui non è nota la destinazione finale di tali merci e che hanno interesse ad immagazzinarle, per periodi più o meno lunghi, senza che esse siano oggetto di dazi all’importazione o di applicazione di misure di politica commerciale.
Le autorizzazioni concesse nell’ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità, ai sensi dell’articolo 507, p. 2, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).

Le disposizioni di settore consentono:

  • lo stoccaggio di merci non comunitarie e comunitarie di cui all’articolo 98 e secondo le previsioni dell’articolo 106 del CDC
  • lo stoccaggio comune tanto per merci in colli identificabili, quanto per merci alla rinfusa
  • l’assoggettamento al regime (vincolo) in un ufficio doganale diverso da quello di controllo del regime stesso, senza ricorrere alla procedura del transito
  • le manipolazioni usuali al fine di assicurare la conservazione, migliorare la presentazione delle merci immagazzinate o la loro qualità, e di prepararle per la distribuzione o la vendita
  • la rimozione temporanea, per periodi di tempo limitati e per il conseguimento di specifiche finalità, valutate caso per caso
  • il trasferimento da un deposito all’altro, secondo la procedura normale o semplificata di cui all’allegato 68 del DAC
  • le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale, ai sensi dell’articolo 535 del DAC.

Con riguardo alle previste operazioni di manipolazione usuale, di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale, l’articolo 527, p. 1, del DAC dispone che tali operazioni non devono essere predominanti rispetto all’attività di immagazzinamento.

Presupposti per la concessione del regime

La normativa comunitaria dispone che la concessione del regime è subordinata al possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi.
A titolo generale, possono essere abilitati alla gestione del deposito doganale i soggetti residenti nella Comunità, che riscuotano la fiducia dell’Amministrazione finanziaria, che dimostrino una reale esigenza economica all’immagazzinamento delle merci nel deposito doganale e assicurino una corretta applicazione del regime.

Giustificazione economica
Per chiedere l’istituzione del deposito, l’operatore deve dimostrare l’esigenza dell’immagazzinamento, con riferimento ai traffici internazionali realmente esistenti o programmati, da comprovare a mezzo di idonea corrispondenza commerciale, contratti, lettere d’intenti, richieste della clientela.

Idoneità dei locali e degli spazi
Le aree richieste a deposito doganale, per i depositi di tipo A, B, C e D, devono essere riconosciute idonee alla custodia delle merci terze anche in vista della tutela degli interessi fiscali correlati all’utilizzo del regime. Questa valutazione deve risultare dal verbale di sopralluogo predisposto dall’ufficio di controllo.

Prestazione della garanzia
La normativa nazionale prevede, prima dell’attivazione del deposito doganale, la prestazione di una idonea garanzia (artt. 87 e 150, terzo comma, del T.U.L.D.), a meno che si renda applicabile l’articolo 90 del T.U.L.D. che prevede la possibilità di esonero (cfr. Circolare 3/D del 21.01.2005).
La garanzia è fissata dal Ricevitore della Dogana competente ovvero dal responsabile dell’Area Gestione Tributi dell’Ufficio delle Dogane, ove istituito, sulla base della presumibile entità dei diritti doganali relativi alle merci da movimentare nell’arco di un anno, e deve essere comunicata alla Direzione regionale.
A parziale modifica di quanto stabilito con la circolare 212 del 9.7.1993, tale procedura sarà osservata anche per i depositi di tipo A.

Contabilità di magazzino (articolo 105 del CDC)

Il controllo delle operazioni in regime del deposito doganale si svolge attraverso l'esame delle scritture e della contabilità tenuta dal depositario.
Dalla contabilità, istituita anche con procedura informatica, deve risultare tutta la movimentazione nonchè le relative giacenze all'interno del deposito doganale, non soltanto delle merci assoggettate al particolare regime, ma anche di quelle di cui viene parimenti consentito l'immagazzinamento negli stessi locali del deposito ai sensi degli artt. 98 e 106 del CDC.

Rilascio dell’autorizzazione

Tutti gli adempimenti relativi alle procedure autorizzative sono concentrati e si concludono presso le Direzioni regionali. La richiesta per l’utilizzo del regime, con i relativi allegati, deve essere inoltrata alla Direzione regionale territorialmente competente.
Le istanze, redatte in carta semplice, devono essere compilate conformemente al modello di cui all’allegato 67 del DAC (cfr. Circolare n. 30/D del 28.6.2001).
All’istanza sono allegati, in particolare, i seguenti documenti:

  • documenti relativi ai luoghi
  • documenti relativi alla società ed al rappresentante legale
  • documentazione comprovante la giustificazione economica.

Le Direzioni regionali valutano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza, verificano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il rispetto delle condizioni prescritte dal regime, la sussistenza delle esigenze economiche e funzionali dell’operatore ed il tipo di attività.
Redigono il verbale di sopralluogo dei locali destinati a deposito doganale, verificano la contabilità di magazzino e l’eventuale tenuta di altri registri o scritture integrative.
Le Direzioni regionali provvedono quindi, entro 60 giorni dall’inizio del procedimento, come previsto dall’articolo 506 del DAC, al rilascio dell’autorizzazione.

Il mancato esercizio della gestione del deposito, inteso come assenza di attività di immagazzinamento e movimentazione di merce terza, ovvero il venir meno delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione, oppure la condanna definitiva per reati finanziari, comportano la revoca dell’autorizzazione.

Disciplinare di servizio

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio doganale abilitato al controllo del regime redige e notifica alla parte apposito disciplinare di servizio che reca disposizioni particolareggiate sulle procedure operative per la gestione del deposito (adempimenti a carico dell’operatore e a carico degli uffici doganali).
Il documento, redatto con riferimento alla tipologia del deposito e alla sua ubicazione, riporta:

  • le merci da vincolare a regime e non
  • gli uffici di vincolo e di appuramento
  • le procedure da seguire in caso di dichiarazione in procedura ordinaria o domiciliata
  • i riferimenti sulla garanzia prestata o eventualmente sull’esonero per la copertura dei diritti doganali che gravano sulle merci e che restano sospesi nel periodo di giacenza della merce
  • la metodologia usata per la contabilità di magazzino
  • i dati da inserire nell’inventario delle merci qualitativamente e quantitativamente definite e distinte per posizione doganale (nell’inventario vanno comunque indicate tutte le merci in giacenza nell'ultimo giorno di scadenza del quadrimestre)
  • le eventuali manipolazioni, rimozioni, o trasferimenti ammessi
  • in caso di coesistenza di gestione di diversi istituti, le modalità da seguire per distinguere le merci al fine di garantire la fiscalità.

Coesistenza di diverse autorizzazioni

Una medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale. Ricorrendone i presupposti, i requisiti e le condizioni, un medesimo impianto, riconosciuto come deposito doganale, può essere autorizzato dall’autorità doganale ad essere gestito anche come:

  • magazzino di temporanea custodia, per merci provenienti da paesi terzi
  • deposito di approvvigionamento, quando le merci ivi introdotte sono destinate unicamente a provviste di bordo per navi o aeromobili
  • deposito fiscale accise.

Enrico Forzato
NewsMercati

Il testo della Circolare in formato .pdf (30 pagine)


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